Nell’articolo 29 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) viene stabilito che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate o autocertificarne l’esecuzione fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.
In seguito, il Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57 ”Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese” ha stabilito che le microimprese (fino 10 lavoratori) possono usufruire dell’autocertificazione senza l’obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) fino allo scadere del terzo mese dall’approvazione in caso di emanazione delle procedure standardizzate interministeriali, e fino al 31 dicembre 2012 in caso di non approvazione di tali procedure.
Entro il 31 dicembre 2012 scade, inoltre, il termine per la compilazione della Valutazione del Rischio Stress.
Se vuoi maggiori informazioni o richiedere un preventivo per l’autocertificazione del DVR